Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

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Art. 59b Wartungsfristen

Der Halter muss Fahrzeuge, die der Abgaswartung unterstehen, innerhalb der folgenden Fristen warten lassen:

a.
leichte Motorwagen mit Fremdzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mehr:
1.
ohne Katalysator: alle 12 Monate,
2.
mit Katalysator: alle 24 Monate;
b.
Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h: alle 24 Monate;
c.
Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und weniger: alle 48 Monate.

208 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7085).

Art. 59b Intervalli di manutenzione

1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:

a.
per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
1.
senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
2.
con catalizzatore: ogni 24 mesi;
b.
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;
c.
per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.

208 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7085).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.