Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.71 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV)

734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

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Art. 18 Netznutzungstarife

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich für die Festlegung der Netznutzungstarife.

2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine Kundengruppe. Auf Spannungsebenen unter 1 kV gehören Endverbraucher in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu 50 MWh derselben Kundengruppe an (Basiskundengruppe).

3 Die Netzbetreiber müssen den Endverbrauchern der Basiskundengruppe einen Netznutzungstarif mit einer nichtdegressiven Arbeitskomponente (Rp./kWh) von mindestens 70 Prozent anbieten.

4 Sie können ihnen zusätzliche Netznutzungstarife zur Auswahl stellen, den Endverbrauchern mit Leistungsmessung auch solche mit einer nichtdegressive Arbeitskomponente (Rp./kWh) von weniger als 70 Prozent.

79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1381).

Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete

1 I gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete.

2 All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. A livelli di tensione inferiori a 1 kV i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base).

3 I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) almeno del 70 per cento.

4 I gestori di rete possono proporre loro altre tariffe per l’utilizzazione della rete; ai consumatori finali con misurazione della potenza possono offrire anche tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) inferiore al 70 per cento.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.