Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
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734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

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Art. 131 Abstand zu Überflur-Tankanlagen

1 Der Horizontalabstand zwischen Freileitungen und Überflur-Tankanlagen muss betragen:

a.
mindestens 15 m, wenn die Leiter im Annäherungsbereich auf gleicher Höhe oder tiefer liegen als die obersten Teile der Tankanlage;
b.
mindestens 10 m, wenn die Leiter im Annäherungsbereich höher liegen.

2 Der Direktabstand von Leitern oder Luftkabeln zu Überflur-Tankanlagen muss bei Windauslenkung mindestens der Explosionszone der Tankanlage plus 0,01 m pro kV Nennspannung entsprechen.

3 Der Horizontalabstand von Freileitungen zu allgemein zugänglichen Treibstofftankstellen muss mindestens 5 m betragen.

4 Liegen die Leiter von Freileitungen wesentlich höher als die obersten Teile der Tankanlage, so kann die Kontrollstelle einen kleineren Horizontalabstand oder eine Überführung bewilligen, wenn eine Explosion oder ein Brand in der Tankanlage ausgeschlossen oder für die Freileitung ungefährlich ist. Die Kontrollstelle legt die zu treffenden Schutzmassnahmen fest.

Art. 131 Distanze dagli impianti di cisterne allo scoperto

1 La distanza orizzontale tra le linee aeree e gli impianti di cisterne allo scoperto:

a.
non deve essere inferiore a 15 m quando, nella zona di avvicinamento, i conduttori si trovano alla stessa altezza o più in basso delle parti più elevate dell’impianto di cisterna:
b.
non deve essere inferiore a 10 m quando nella zona di avvicinamento i conduttori sono situati più in alto.

2 La distanza diretta dei conduttori o dei cavi aerei dall’impianto di cisterne allo scoperto deve almeno corrispondere, quando deviati dal vento, all’estensione della zona di esplosione dell’impianto, più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale.

3 La distanza orizzontale tra le linee aeree ed i distributori di carburante aperti al pubblico non deve essere inferiore a 5 m.

4 Se le linee aeree sono tesate molto più in alto della parte più elevata dell’impianto di cisterna, l’organo di controllo può autorizzare distanze orizzontali più piccole oppure il sovrapassaggio quando si possa escludere l’esplosione o l’incendio dell’impianto di cisterne o la loro pericolosità per le linee aeree. L’organo di controllo fissa i provvedimenti di protezione da adottare.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.