1 Bei Annäherungen und Parallelführungen von Freileitungen mit Nationalstrassen sind ausreichende Horizontalabstände vorzusehen oder Schutzmassnahmen gegen unzulässige induzierte Längsspannungen an Anlagen der Nationalstrasse zu treffen.
2 Der Horizontalabstand zwischen der äusseren Standspurgrenze und dem nächsten Leiter oder Luftkabel muss mindestens 1 m betragen.
3 Beschränkt sich die Annäherung auf eine Spannweite, so gilt sie als Kreuzung.
1 Nei casi di vicinanze e di parallelismi delle linee aeree con le strade nazionali, si devono prevedere distanze orizzontali sufficienti o disporre misure protettive contro l’induzione di potenziali longitudinali lungo gli impianti delle strade nazionali.
2 La distanza orizzontale tra la linea di corsia più esterna ed il conduttore o il cavo aereo più vicino non deve scendere al disotto di 1 m.
3 Se la vicinanza abbraccia una sola campata, essa è considerata un incrocio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.