1 Wo Leitungstragwerke durch Schiefstellung oder Umsturz den Seilbahnbetrieb unmittelbar gefährden können, sind Stützmasten nicht zulässig.
2 Solche Tragwerke müssen den Anforderungen für Sondertragmasten (Anhang 14 Ziff. 4.3) entsprechen und mit besonderen Fundamenten nach Artikel 61 Absatz 5 ausgerüstet sein.
1 Non sono ammessi sostegni ordinari che, in seguito a inclinazione o caduta, potrebbero mettere direttamente in pericolo l’esercizio dell’impianto di trasporto a fune.
2 Questi sostegni devono soddisfare i requisiti richiesti ai sostegni portanti speciali (appendice 14, cifra 4.3) ed essere dotati di fondazioni speciali secondo l’articolo 61 capoverso 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.