Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

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Art. 71 Schalthandlungen im Zusammenhang mit Arbeiten an Starkstromanlagen


1 Bevor mit dem Sichern der Arbeitsstelle und mit der Arbeit begonnen wird, ist eine Rückfrage über die Freischaltung der Anlage erforderlich.

2 Schalter oder Trennvorrichtungen von Anlageteilen, an denen gearbeitet wird, müssen in ausgeschaltetem Zustand gesichert und nach den Regeln der Technik markiert werden.

3 Schalthandlungen an Anlagen, an welchen gearbeitet wird, dürfen nur auf direkte Anweisung, allenfalls über Funk oder Telefon, der verantwortlichen Person an der Arbeitsstelle vorgenommen werden.

Art. 71 Manovre di collegamento in relazione con i lavori agli impianti a corrente forte

1 Prima di prendere le misure di sicurezza sul cantiere e di iniziare i lavori, è necessario informarsi sul disinserimento dell’impianto.

2 Gli interruttori ed i sezionatori degli elementi d’impianto sui quali si sta lavorando devono essere bloccati in posizione aperta e contrassegnati secondo le regole della tecnica.

3 Le manovre di collegamento in relazione con gli impianti sui quali si sta lavorando possono essere eseguite solo su ordine diretto, se del caso per radio o per telefono, emanato dal responsabile sul posto di lavoro.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.