Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

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Art. 53 Grundsatz

1 Leitfähige Anlageteile, die normalerweise nicht unter Spannung stehen, müssen geerdet werden, um die Gefährdung von Personen durch Berührungs- und Schrittspannungen und von Sachen durch Fehler- oder Erdschlussströme zu vermindern.

2 Einzelne Stellen von Stromkreisen müssen dauernd oder im Fehlerfall vorübergehend geerdet werden, um Spannungen zu beschränken, die Personen gefährden oder die Isolation beschädigen können.

Art. 53 Principio

1 Le parti conduttrici dell’impianto normalmente non in tensione devono essere messe a terra al fine di ridurre, per le persone, il pericolo di trovarsi esposte a tensioni di contatto e di passo, e per le cose il pericolo rappresentato dalle correnti di difetto o di cortocircuito verso terra.

2 Singoli punti dei circuiti elettrici devono essere messi a terra in permanenza o, in caso di difetto, temporaneamente, allo scopo di limitare le tensioni che possono risultare pericolose per le persone o che possono danneggiare gli isolamenti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.