Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

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Art. 48 Sicherheitsabstände auf Maststationen

1 Der Vertikalabstand zwischen den bei geöffnetem Leitungsschalter noch unter Spannung stehenden Teilen und den nächstliegenden Anlageteilen der Maststation muss mindestens 1,5 m betragen.

2 Der Vertikalabstand zwischen den bei geöffnetem Leitungsschalter noch unter Spannung stehenden Teilen und den für Bedienung und Instandhaltung erforderlichen Standorten (Fusshöhe) muss der Mindesthöhe nach Anhang 3 Kolonne 3 in Freiluftanlagen entsprechen.

3 Für die Montage und Demontage des Transformators muss grundsätzlich eine gefahrlos bedienbare Vorrichtung vorhanden sein. Diese Vorrichtung ist nicht erforderlich, wenn sich die Zuleitung zur Station jederzeit ausschalten lässt oder für die Auswechslung der Transformatoren geeignete Hebeeinrichtungen eingesetzt werden können.

Art. 48 Distanze di sicurezza per i trasformatori su palo

1 La distanza verticale tra le parti ancora sotto tensione ad interruttore di linea aperto e le parti più vicine del trasformatore su palo non deve essere inferiore a 1,5 m.

2 La distanza verticale tra le parti ancora sotto tensione ad interruttore di linea aperto e le posizioni da raggiungere per l’esecuzione dei comandi e della manutenzione (a livello dei piedi) deve corrispondere all’altezza minima di cui all’appendice 3 colonna 3 per impianti all’aperto.

3 Per la messa in opera e lo smontaggio del trasformatore deve essere di regola disponibile un’attrezzatura utilizzabile senza pericolo. Una tale attrezzatura non è necessaria quando la linea di raccordo al trasformatore può essere disinserita in qualsiasi momento oppure quando è possibile ricorrere ad un idoneo dispositivo di sollevamento per la sostituzione del trasformatore.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.