Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

734.2 Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte)

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Art. 25 Anordnung von Apparaten und Leitungsverbindungen

1 Apparate und Leitungsverbindungen müssen nach Spannungen und Stromarten getrennt sein. Sie sind so anzuordnen und zu bezeichnen, dass eine rasche und sichere Orientierung möglich ist und Schalthandlungen ohne Verwechslungsgefahr ausgeführt werden können.

2 Apparate und Antriebe von Apparaten müssen so gebaut und angeordnet sein, dass das Betriebspersonal auch bei einem Defekt nicht gefährdet ist.

3 Starkstromanlagen müssen so konzipiert sein, dass die über Trennvorrichtungen unterteilbaren Abschnitte auf Spannungslosigkeit überprüft und anschliessend ohne Gefährdung durch benachbarte, unter Spannung stehender Teile geerdet und kurzgeschlossen werden können. Werden Schnellerder eingebaut, so kann auf die Überprüfung auf Spannungslosigkeit verzichtet werden.

4 Bei gasisolierten Anlagen muss in jeden Leitungsabgang ein Schnellerder eingebaut werden. Alle weiteren innerhalb der Anlage durch Trennvorrichtungen gebildeten Abschnitte müssen mit Schnell- oder Arbeitserdern ausgerüstet werden.

Art. 25 Disposizione degli apparecchi e dei collegamenti tra le linee

1 Gli apparecchi ed i collegamenti tra le linee devono essere separati in funzione delle tensioni e dei tipi di corrente. Essi vanno disposti e contrassegnati in modo da facilitare un orientamento rapido e sicuro e da permettere le operazioni di inserimento e disinserimento senza pericolo di confusione.

2 Gli apparecchi ed i rispettivi organi di comando devono essere costruiti e disposti in modo che, nel caso di difetti, il personale non si trovi esposto a pericolo.

3 Gli impianti a corrente forte devono essere concepiti in modo che sia possibile controllare l’assenza di tensione delle tratte separabili mediante sezionatori, e che queste tratte possano essere messe a terra e cortocircuitate senza che le parti vicine sotto tensione possano costituire pericolo. Se vengono montati interruttori di terra ad azione rapida, si può rinunciare al controllo dell’assenza di tensione.

4 Negli impianti isolati a gas, ogni uscita dev’essere dotata di un interruttore di terra ad azione rapida. Tutte le altre tratte all’interno dell’impianto definite tramite sezionatori devono essere dotate di interruttori di terra ad azione rapida od ordinari.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.