Die Erstellung und der Betrieb der in den Artikeln 4 und 13 bezeichneten elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen wird der Oberaufsicht des Bundes unterstellt, und es sind für dieselben die vom Bundesrate erlassenen Vorschriften massgebend.
Lo stabilimento e l’esercizio degl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole specificati agli articoli 4 e 13, sono sottoposti alla superiore vigilanza della Confederazione. Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.