Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

732.33 Verordnung vom 14. November 2018 über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen (Notfallschutzverordnung, NFSV)

732.33 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE)

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Art. 17

1 Die Stellen nach dem 3.‒7. Abschnitt haben neben den spezifischen Aufgaben folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:

a.
Sie planen die Massnahmen so, dass sie im Ereignisfall bei Auslösung einer Warnung oder Alarmierung rechtzeitig durchgeführt werden können.
b.
Sie sind für die Ausbildung und die Durchführung von Übungen in ihrem Bereich verantwortlich und nehmen an Gesamtnotfallübungen teil.
c.
Sie halten die Alarmierungspläne und Einsatzunterlagen aktuell.
d.
Sie stellen sicher, dass das für Notfälle erforderliche Personal und Material verfügbar sind.

2 Sie organisieren die Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich selbst.

Art. 17

1 Oltre ai compiti specifici, gli enti di cui alle sezioni da 3 a 7 hanno i seguenti compiti e competenze:

a.
pianificano i provvedimenti in modo tale che, in caso di evento, possano essere attuati tempestivamente quando viene lanciata un’allerta o un allarme;
b.
sono responsabili della formazione e dello svolgimento di esercitazioni nei loro settori e prendono parte alle esercitazioni di emergenza generali;
c.
aggiornano i piani di allarme e la documentazione per gli interventi;
d.
garantiscono che siano disponibili il personale e il materiale necessari in caso di emergenza.

2 Organizzano autonomamente i compiti nel loro settore di attività.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.