1 Der Bewilligungsinhaber sorgt während der gesamten Betriebsdauer für einen hohen Ausbildungsstand seines Personals und die Förderung eines ausgeprägten Sicherheitsbewusstseins. Dabei werden je nach Aufgabe Anlageänderungen, die zunehmende Erfahrung aus dem Betrieb von in- und ausländischen Kernkraftwerken und aus Notfallübungen, Erkenntnisse aus probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) sowie der Fortschritt von Wissenschaft und Technik berücksichtigt.
2 Beim zulassungspflichtigen Personal von Kernkraftwerken umfasst die Wiederholungsschulung und Weiterbildung mindestens:
3 Beim zulassungspflichtigen Personal von Forschungsreaktoren umfassen sie mindestens:
4 Bei Anlagenoperateuren und Anlagenoperateurinnen sowie beim Instandhaltungspersonal umfassen sie mindestens:
5 Beim übrigen technisch-wissenschaftlichen Personal umfassen sie mindestens:
6 Beim leitenden Personal umfassen sie mindestens:
7 Das ENSI wird beauftragt, die detaillierten Anforderungen an die Wiederholungsschulung und Weiterbildung in einer Richtlinie zu regeln.48
48 Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 der V vom 12. Nov. 2008 über das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5747).
1 Per tutta la durata d’esercizio, il titolare della licenza provvede affinché il suo personale abbia uno stato di formazione elevato e promuove una consapevolezza pronunciata in materia di sicurezza. A tal fine tiene conto, a seconda della funzione, di modificazioni dell’impianto, della crescente esperienza maturata nell’esercizio di centrali nucleari svizzere ed estere e nelle esercitazioni per i casi d’emergenza, delle nuove conoscenze derivanti da analisi probabilistiche della sicurezza (APS), nonché del progresso della scienza e della tecnica.
2 Per il personale delle centrali nucleari soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
3 Per il personale dei reattori di ricerca soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
4 Per gli operatori d’impianto e il personale addetto alla manutenzione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
5 Per il rimanente personale tecnico-scientifico, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
6 Per il personale dirigente, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno:
7 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per l’aggiornamento e il perfezionamento.48
48 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.