Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

732.143.1 Verordnung vom 9. Juni 2006 über die Anforderungen an das Personal von Kernanlagen (VAPK)

732.143.1 Ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 29 Zulassungsprüfung bei Forschungsreaktoren

1 Die Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

2 Die Reaktortechniker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

3 Die Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung;
c.
einen Einsatz im Rahmen einer Notfallübung.

4 Das Bestehen der Prüfung der kerntechnischen Grundkenntnisse (Art. 27) ist eine Voraussetzung zur Zulassung zur Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung nach Absatz 1, zur Reaktortechniker-Zulassungsprüfung nach Absatz 2 und zur Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung nach Absatz 3.

Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca


1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto;
c.
un intervento nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza.

4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capoverso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.