Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

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Art. 16 Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung

1 Die Baubewilligung wird erteilt, wenn:

a.
der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet wird;
b.
das Projekt den Grundsätzen der nuklearen Sicherheit und Sicherung entspricht;
c.
keine anderen von der Bundesgesetzgebung vorgesehenen Gründe, namentlich des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes und der Raumplanung, entgegenstehen;
d.
eine fachgerechte Projektausführung gewährleistet ist und ein Programm für qualitätssichernde Massnahmen für sämtliche Bautätigkeiten vorliegt;
e.
ein Plan für die Stilllegung oder ein Projekt für die Beobachtungsphase und ein Plan für den Verschluss der Anlage vorliegt.

2 Für Anlagen, die einer Rahmenbewilligung bedürfen, wird die Baubewilligung zudem nur erteilt, wenn:

a.
der Gesuchsteller eine rechtskräftige Rahmenbewilligung hat;
b.
das Projekt die Bestimmungen der Rahmenbewilligung einhält.

3 Für Anlagen ohne Rahmenbewilligung gelten zusätzlich die Anforderungen nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben d–f und Absatz 2.

Art. 16 Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione

1 La licenza di costruzione è rilasciata se:

a.
è garantita la protezione dell’uomo e dell’ambiente;
b.
il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna;
c.
non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;
d.
è garantita un’esecuzione a regola d’arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l’insieme delle attività della costruzione;
e.
vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell’impianto.

2 Per gli impianti che necessitano di un’autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se:

a.
il richiedente è titolare di un’autorizzazione di massima definitiva;
b.
il progetto rispetta le disposizioni dell’autorizzazione di massima.

3 Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all’articolo 13 capoversi 1 lettere d–f e 2.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.