Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

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Art. 107 Übergangsbestimmung zur Reihenfolge der Berücksichtigung und zur Warteliste bei Investitionsbeiträgen

Projekte und Anlagen, die bereits für die kostendeckende Einspeisevergütung nach bisherigem Recht angemeldet worden sind und für die bis zum 31. Dezember 2017 die Inbetriebnahmemeldung oder die Projektfortschrittsmeldung, beziehungsweise bei Kleinwasserkraftanlagen, die zweite Projektfortschrittsmeldung vollständig eingereicht wurde, werden entsprechend dem Einreichedatum dieser Meldung berücksichtigt, sofern für diese Projekte bis zum 31. März 2018 ein Gesuch um Investitionsbeitrag beim BFE eingereicht wird.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa all’ordine di presa in considerazione e alla lista d’attesa in caso di contributi d’investimento

I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l’immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l’organo d’esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l’UFE una domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.