Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

642.118.2 Verordnung des EFD vom 11. April 2018 über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer (Quellensteuerverordnung, QStV)

642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3 Ersatzeinkünfte

Der Quellensteuer unterworfen sind alle Ersatzeinkünfte aus Arbeitsverhältnissen sowie aus Kranken‑, Unfall‑, Invaliden- und Arbeitslosenversicherung. Insbesondere gehören dazu Taggelder, Entschädigungen, Teilrenten und an deren Stelle tretende Kapitalleistungen.

Art. 3 Proventi compensativi

Sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione contro gli infortuni, dall’assicurazione per l’invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.