Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

642.118.2 Verordnung des EFD vom 11. April 2018 über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer (Quellensteuerverordnung, QStV)

642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)

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Art. 13 Wechsel von der ordentlichen Besteuerung zur Quellenbesteuerung

1 Unterliegt ein Einkommen innerhalb einer Steuerperiode zunächst der ordentlichen Besteuerung und dann der Quellensteuer, so wird die steuerpflichtige Person für das gesamte Jahr und bis zum Ende der Quellensteuerpflicht nachträglich ordentlich veranlagt.

2 Die Scheidung sowie die tatsächliche oder rechtliche Trennung von einem Ehemann oder einer Ehefrau mit Schweizer Bürgerrecht oder Niederlassungsbewilligung lösen für eine ausländische Arbeitnehmerin oder einen ausländischen Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung ab Beginn des Folgemonats wieder die Besteuerung an der Quelle aus.

3 Allfällige Vorauszahlungen vor dem Übergang zur Quellenbesteuerung sowie an der Quelle abgezogene Steuern sind anzurechnen.

Art. 13 Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte

1 Se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura ordinaria e successivamente assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore per tutto l’anno e fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

2 Il lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio è assoggettato nuovamente all’imposta alla fonte a contare dall’inizio del mese successivo al divorzio o alla separazione legale o di fatto da un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

3 Eventuali pagamenti anticipati effettuati prima del passaggio all’imposizione alla fonte e le imposte trattenute alla fonte sono computati.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.