1 Policen über Lebens‑, Renten- und Unfallversicherungen sind unter Angabe der Höhe der Versicherungsleistung, des Abschluss- und des Fälligkeitsdatums der Versicherung, der Namen der Versicherer und des oder der Begünstigten sowie der Policennummer im Vermögensverzeichnis aufzuführen.
2 Anwartschaftliche und laufende Ansprüche auf Leistungen aus Alters‑, Invaliden- und Hinterbliebenenvorsorge sowie auf Leibrenten und andere wiederkehrende Leistungen sind unter Angabe des oder der Leistungspflichtigen aufzuführen.
1 Le polizze d’assicurazione sulla vita, d’assicurazione di rendite e d’assicurazione contro gli infortuni sono menzionate nell’elenco dei beni con indicazione dell’importo della prestazione assicurata, della data della conclusione, di quella della scadenza, del nome dell’assicuratore e di quello del beneficiario, come pure del numero della polizza.
2 I diritti d’aspettativa e i diritti in corso relativi a prestazioni della previdenza vecchiaia, invalidità e superstiti, come pure a rendite vitalizie ed altre prestazioni ricorrenti devono essere menzionati con indicazione del debitore della prestazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.