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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 98c

1 Das Rückerstattungsgesuch nach Artikel 98b wird für einen Zeitraum von 12 Monaten eingereicht und gilt für die verbrauchten Brennstoffe im Vorjahr oder in dem im Vorjahr abgelaufenen Geschäftsjahr.

2 Die Rückerstattung erfolgt durch das BAZG und umfasst 100 Prozent der CO2-Abgabe auf die Brennstoffe, die zur Stromproduktion eingesetzt wurden.

3 Der Anspruch auf Rückerstattung verwirkt, wenn das Gesuch nicht fristgemäss eingereicht wird.

294 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).

295 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

1 Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

1bis L’UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull’utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all’UDSC l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.297

2 La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma prescritta da quest’ultimo.

3 Deve contenere informazioni riguardanti:

a.
il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
b.
la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
c.
l’aliquota applicata per la tassa sul CO2.

4 L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.298

297 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.