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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 98

1 Ein Rückerstattungsgesuch umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten. Es kann einen kürzeren Zeitraum umfassen, sofern sich der beantragte Betrag auf mindestens 100 000 Franken beläuft.285

2 Es ist bis zum 30. Juni einzureichen für die bezahlten CO2-Abgaben aus dem:

a.
Vorjahr;
b.
im Vorjahr abgelaufenen Geschäftsjahr.

3 Der Anspruch auf Rückerstattung verwirkt, wenn das Gesuch nicht fristgemäss eingereicht wird.

284 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

285 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 859).

Art. 98a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

1 Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

2 Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

a.
utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
b.
la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c.
non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d.
non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
e.
attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

3 Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

287 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.