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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 96 Anspruch auf Rückerstattung

1 Die Rückerstattung der CO2-Abgabe beantragen können Betreiber von Anlagen und Personen:267

a.
die von der CO2-Abgabe befreit sind;
b.
die WKK-Anlagen betreiben, die weder am EHS teilnehmen noch einer Verminderungsverpflichtung unterliegen (Art. 32a Abs. 1 CO2-Gesetz); oder
c.
die abgabebelastete Brennstoffe nicht energetisch nutzen (Art. 32c CO2-Gesetz).268

2 Von der CO2-Abgabe befreit sind:

a.
Betreiber von Anlagen, die am EHS teilnehmen (Art. 17 CO2-Gesetz);
b.
Aufgehoben
c.
Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung (Art. 31 und 31a CO2-Gesetz).269

267 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

268 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).

269 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

Art. 96a

1 Un gestore di impianti con impegno di riduzione che gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:273

a.
uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW;
b.
rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all’anno generata da combustibili fossili; e
c.274
l’energia elettrica supplementare prodotta è stata utilizzata al di fuori degli impianti.

2 Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:275

a.
utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO2;
b.
la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c.276
non attua le misure in un altro impianto il cui gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d.
non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure;
e.277
attua le misure entro il 2021;
f.
redige un rapporto periodico per l’UFAM secondo l’articolo 72; e
g.
comunica all’UFAM eventuali differenze rispetto all’obbligo di investire secondo la lettera a, indicando il motivo e le misure correttive previste.

3 Su richiesta l’UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.

271 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

272 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

277 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

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