Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 78

Der Betreiber von Anlagen meldet dem BAFU unverzüglich:249

a.
Änderungen, die sich auf die Verminderungsverpflichtung auswirken könnten;
b.
Änderungen der Kontaktangaben.

248 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

249 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

Art. 79 Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

a.
i nomi dei gestori di impianti con impegno di riduzione o dei gestori di impianti di cogenerazione;
b.
gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati sui provvedimenti;
c.
le emissioni di gas serra di ciascun impianto;
d.
l’entità delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 71 che ciascun gestore di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;
e.252
la quantità di certificati di riduzione delle emissioni o di diritti di emissione consegnati da ciascun gestore di impianti;
f.
la quantità di crediti di cui all’articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascun gestore di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;
g.
la quantità di attestati di cui all’articolo 12 rilasciati a ciascun gestore di impianti;
h.
l’entità degli investimenti effettuati di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2;
i.253
l’organizzazione privata incaricata secondo l’articolo 69 capoverso 2bis.

251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

253 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.