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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 68 Massnahmenziel

1 Ein Betreiber, dessen Anlagen in der Regel nicht mehr als 1500 Tonnen CO2eq pro Jahr ausstossen, kann beantragen, dass der Umfang der Verminderung mittels eines Massnahmenziels festgelegt wird.223

2 Das Massnahmenziel umfasst die Gesamtmenge der Treibhausgasemissionen, die der Betreiber von Anlagen bis Ende 2020 mittels Massnahmen vermindern muss.224

3 Es orientiert sich an Artikel 31 Absatz 3 des CO2-Gesetzes sowie:

a.225
am Stand der in den Anlagen verwendeten Technik;
b.
am verbleibenden Verminderungspotenzial;
c.
an der Wirtschaftlichkeit der möglichen treibhausgaswirksamen Massnahmen;
d.226
e.
am Anteil der produzierten Fernwärme oder -kälte;
f.
am Umfang der CO2-Abgaben, die eingespart werden können.

223 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

224 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

225 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

226 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2022 311).

Art. 69 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

1 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda.228

2 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

a.
le attività esercitate secondo l’allegato 7;
b.
le emissioni di gas serra e le quantità prodotte nei due anni precedenti;
c.
l’obiettivo di emissione o di riduzione perseguito.

2bis La proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facendo ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall’UFAM conformemente all’articolo 130 capoverso 6.229

3 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare:

a.230
lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
b.231
i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;
c.
i provvedimenti per la riduzione dei gas serra tecnicamente ed economicamente possibili, con una valutazione dell’impatto e una stima dei costi.

4 L’UFAM può chiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51.232

228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

229 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2473).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.