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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 57 Grundsatz

1 EHS-Teilnehmer müssen ein Betreiberkonto im Emissionshandelsregister haben; ausgenommen sind Luftfahrzeugbetreiber, die durch eine ausländische Behörde nach Anhang 14 verwaltet werden.

2 Betreiber von Anlagen und von Luftfahrzeugen im EHS der Europäischen Union sowie die übrigen in der Europäischen Union zur Versteigerung zugelassenen Unternehmen aus dem EWR, die an der Versteigerung teilnehmen wollen, müssen ein Personenkonto haben.

3 Importeure und Hersteller fossiler Treibstoffe nach dem 7. Kapitel, die Emissionsrechte, Emissionsminderungszertifikate oder Bescheinigungen im Emissionshandelsregister halten oder mit diesen handeln wollen, müssen ein Betreiberkonto oder ein Personenkonto haben.186

4 Alle übrigen Unternehmen und Personen, die Emissionsrechte, Emissionsminderungszertifikate oder Bescheinigungen im Emissionshandelsregister halten oder mit diesen handeln wollen, müssen ein Personenkonto haben.

5 Wer für ein Projekt oder ein Programm nach Artikel 5, für Emissionsverminderungen nach Artikel 12 oder für Emissionsverminderungen aus einer Zielvereinbarung mit Emissionsziel nach Artikel 12a Bescheinigungen erhält, kann diese auch direkt auf das Betreiber- oder Personenkonto einer Drittperson ausstellen lassen.

6 Ein Inhaber oder eine Inhaberin von Personenkonten darf auf seinen oder ihren Personenkonten maximal eine Million Emissionsrechte aufbewahren.

185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

186 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

Art. 58 Apertura di un conto

1 Chi chiede l’apertura di un conto secondo l’articolo 57 deve presentare domanda all’UFAM.

2 La domanda deve contenere:

a.
per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli;
b.
per le persone fisiche: un documento d’identità;
bbis.189 per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarle;
c.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità della persona richiedente;
d.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
e.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
f.
una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

3 È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.

5 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

6 Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7 L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

8 Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.

188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

189 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.