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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 51 Monitoringkonzept

1 Betreiber von Anlagen reichen der zuständigen Behörde nach Anhang 14 spätestens drei Monate nach Ablauf der Meldefrist nach Artikel 40 Absatz 2 oder nach Einreichung des Teilnahmegesuchs nach Artikel 42 ein Monitoringkonzept zur Genehmigung ein. Sie verwenden die dazu vom BAFU zur Verfügung gestellte oder genehmigte Vorlage.158

2 Betreiber von Luftfahrzeugen im EHS der Schweiz reichen der zuständigen Behörde nach Anhang 14 spätestens drei Monate nach der Meldung der erstmaligen Teilnahmepflicht nach Artikel 46d Absatz 2 ein Monitoringkonzept zur Genehmigung ein. Muss das Monitoringkonzept dem BAFU eingereicht werden, so verwenden sie die dazu vom BAFU zur Verfügung gestellte oder genehmigte Vorlage.159

3 Das Monitoringkonzept muss den Anforderungen nach Anhang 16 genügen.

4 Das Monitoringkonzept muss angepasst werden, wenn es den Anforderungen nach Anhang 16 nicht mehr genügt. Das angepasste Monitoringkonzept ist der zuständigen Behörde nach Anhang 14 zur Genehmigung einzureichen.160

5 Der CO2-Monitoringplan nach der Verordnung vom 2. Juni 2017161 über die Erhebung von Tonnenkilometerdaten und die Erstellung von Monitoringplänen bei Flugstrecken gilt als Monitoringkonzept.

157 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

158 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

159 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

161 [AS 2017 3477; 2019 1477]

Art. 52 Rapporto di monitoraggio

1 I gestori di impianti o gli operatori di aeromobili presentano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall’UFAM.164

2 Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 17. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

3 L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

4 Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 18.

5 Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO2 rispettano i valori limite di cui all’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE165 viene considerato come verificato se l’operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066166.167

6 Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili.168

7 In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.

8 Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 46b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente.169

163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

165 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

166 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

169 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

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