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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 40

1 Ein Betreiber von Anlagen ist zur Teilnahme am EHS verpflichtet, wenn er eine Tätigkeit nach Anhang 6 ausübt.110

2 Ein Betreiber von Anlagen, der eine Tätigkeit nach Anhang 6 neu aufnehmen will, muss dies dem BAFU spätestens drei Monate vor der geplanten Aufnahme der Tätigkeit melden.111

3 Die Meldung muss Angaben zu den Tätigkeiten nach Anhang 6 und den Treibhausgasemissionen enthalten.112

4 Das BAFU kann weitere Angaben verlangen, soweit es diese für die Beurteilung der Meldung benötigt.113

109 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. Die Berichtigung vom 4. März 2022 betrifft nur den französischen Text (AS 2022 150).

110 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Dez. 2014 (AS 2014 3293).

111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

112 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

113 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare

1 Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.

1bis Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

1ter Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023116 sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis.117

2 Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2.

3 Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale.118

115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

116 RS 734.722

117 Introdotto dall’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).

118 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.