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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 35

1 Überschreiten die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs eines Kleinimporteurs die individuelle Zielvorgabe, so verfügt das ASTRA die Sanktion.

2 Artikel 30 Absätze 2 und 3 gilt sinngemäss.

3 Allfällige Sanktionen für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper werden im Jahr 2022 um 5 Prozent vermindert.106

105 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 859).

106 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2022 311).

Art. 36

1 Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull’efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili all’attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

2 Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

3 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti informazioni:

a.
le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative;
b.
il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni;
c.
il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.