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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 18 Grossimporteur

1 Ein Importeur gilt in einem Referenzjahr für die jeweiligen Fahrzeuge als Grossimporteur, wenn die betreffende Neuwagenflotte am 31. Dezember des Referenzjahres mindestens die folgende Anzahl Fahrzeuge umfasst:

a.
50 Personenwagen; oder
b.
sechs Lieferwagen oder leichte Sattelschlepper.

2 Bestand eine Neuwagenflotte eines Importeurs im Vorjahr aus der Anzahl Fahrzeuge nach Absatz 1 oder mehr, so wird der Importeur für die betreffenden Fahrzeuge im Referenzjahr provisorisch wie ein Grossimporteur behandelt.

3 Bestand eine Neuwagenflotte eines Importeurs im Vorjahr aus weniger Fahrzeugen als jenen nach Absatz 1, so kann der Importeur beim Bundesamt für Energie (BFE) beantragen, dass er im Referenzjahr ab dem Datum der Gutheissung des Gesuchs für die betreffenden Fahrzeuge provisorisch wie ein Grossimporteur behandelt wird.

4 Stellt sich am 31. Dezember des Referenzjahres heraus, dass die Neuwagenflotte nach Absatz 2 oder 3 aus weniger Fahrzeugen als jenen nach Absatz 1 besteht, so gilt der Importeur für die betreffenden Fahrzeuge im Referenzjahr als Kleinimporteur.

77 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 311).

Art. 18 Grande importatore

1 Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

a.
50 automobili; oppure
b.
sei autofurgoni o trattori a sella leggeri.

2 Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell’anno di riferimento, per il veicolo in questione l’importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

3 Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere trattato provvisoriamente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore a partire dalla data di approvazione della domanda per i veicoli in questione.

Se il 31 dicembre dell’anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.