Als Referenzjahr gilt das Kalenderjahr, in dem die Erreichung der individuellen Zielvorgabe überprüft wird.
72 Ursprünglich: Art. 17a, dann Art. 17abis. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).
Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è stato esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.
73 Originario art. 17a e 17abis. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
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