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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 146p Emissions- und Massnahmenziel bei Verminderungsverpflichtung ab 2022

Für Betreiber von Anlagen, die sich nach Artikel 31 Absatz 1quater verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen bis im Jahr 2024 zu vermindern, gelten die Bestimmungen des 5. Kapitels sinngemäss.

Art. 146r Attestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

1 I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all’articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.