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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 146m Beginn der Umsetzung für Projekte und Programme im Ausland oder zur Erhöhung der Senkenleistung im Inland

In Abweichung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d werden für Projekte und Programme Bescheinigungen ausgestellt, wenn:

a.
sie vor dem 1. Januar 2022 gestützt auf eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Stiftung Klimarappen in einem Partnerstaat umgesetzt wurden;
b.
sie nach dem 1. Januar 2022:
1.
im Ausland umgesetzt werden oder die Senkenleistung im Inland erhöhen, und
2.
die gesuchstellende Person das Gesuch nach Artikel 7 bis am 30. September 2022 einreicht.

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2

1 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

2 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall’obiettivo intermedio per l’anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

3 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

4 Per raggiungere l’obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall’UFAM, nell’ambito del monitoraggio secondo l’articolo 72.

5 Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell’impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l’articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.