Bei der erstmaligen Anwendung von Artikel 37 umfasst die Schlussabrechnung auch die Mittel aus bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung erhobenen Sanktionen nach Artikel 13 des CO2-Gesetzes.
388 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Dez. 2017 (AS 2017 6753).
I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all’articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.
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