Das BAFU überträgt Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland, die es in der vom BAFU geführten Datenbank ausgestellt hat, bis zum 30. Juni 2015 ins Emissionshandelsregister.
1 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:
2 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.
3 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
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