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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 141 Berechnung der CO2-Emissionen von Personenwagen

Personenwagen mit CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km werden bei der Berechnung der massgebenden CO2-Emissionen von Grossimporteuren wie folgt berücksichtigt:

a.
2013: 3,5–fach;
b.
2014: 2,5–fach;
c.
2015: 1,5–fach.

Art. 142 Partecipazione al SSQE

1 I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

2 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

3 I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.