Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 138 Umwandlung nicht verwendeter Emissionsrechte

1 Emissionsrechte, die in den Jahren 2008–2012 nicht verwendet wurden, werden am 30. Juni 2014 umgewandelt:

a.
für Betreiber von Anlagen im EHS: in Emissionsrechte nach dieser Verordnung;
b.
für Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung: in Gutschriften zur Kompensation einer allfälligen Nichterreichung ihrer Emissions- oder Massnahmenziele;
c.
für die übrigen Unternehmen und Personen: in Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland.

2 Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung können jederzeit beantragen, dass ihre Gutschriften nach Absatz 1 Buchstabe b in Bescheinigungen umgewandelt werden.

374 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

Art. 139

1 I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.378

2 Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.

3 L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

4 Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.379

5 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4.380

6 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015.381

377 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

378 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

379 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

380 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

381 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.