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641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 124 Ertragsanteil der Wirtschaft

1 Der Anteil der Wirtschaft am Abgabeertrag (Ertragsanteil der Wirtschaft) umfasst den Anteil der Wirtschaft am geschätzten Jahresertrag des Erhebungsjahres und die Differenz zum zwei Jahre zuvor geschätzten Anteil sowie die nicht ausgeschöpften Mittel nach Artikel 34 Absatz 4 des CO2-Gesetzes abzüglich des Anteils der Bevölkerung an den zwei Jahren zuvor nicht ausgeschöpften Mittel nach Artikel 34 Absatz 4 des CO2-Gesetzes.328

2 Der geschätzte Jahresertrag entspricht den voraussichtlichen Einnahmen zuzüglich positiver und abzüglich negativer Zinsen per 31. Dezember.

328 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).

Art. 125 Distribuzione

1 La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione), con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi due anni dopo.330

2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.331

3 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.332

5 Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell’ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia e riferiscono all’UFAM secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.333

330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

333 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.