1 Die Auszahlung der Kostenbeiträge wird in der Verfügung oder im Vertrag geregelt.
2 Die gestaffelte Auszahlung ist zulässig.
3 Die Auszahlung kann an den Nachweis gebunden werden, dass Teile der Präventionsmassnahmen bereits durchgeführt worden sind.
1 Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione formale o nel contratto.
2 È ammesso il versamento scaglionato.
3 Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata attuata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.