Die Zollansätze nach den Anhängen dieser Verordnung sind nur auf Waren anwendbar, die den Ursprungsbedingungen der in Anhang 1 genannten Abkommen und Vereinbarungen entsprechen.
21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2007, in Kraft seit 1. Aug. 2007 (AS 2007 3483).
Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3483).
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