Der Schweizerische Bundesrat,
in Ausführung des Übereinkommens vom 12. April 19791
über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen,
verordnet:
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’Accordo del 12 aprile 19791
relativo agli scambi di aeromobili civili,
ordina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.