(Art. 16 Abs. 1 ZG)
1 Zollfrei sind persönliche Gebrauchsgegenstände nach Anhang 1, die in angemessenem Umfang von folgenden Personen eingeführt werden:
2 Zollfrei sind auch persönliche Gebrauchsgegenstände, die sich Personen nach Absatz 1 voraussenden oder nachsenden lassen.
3 Das BAZG kann für neue oder für hohen Einfuhrabgaben unterliegende Gegenstände das Transitverfahren oder das Verfahren der vorübergehenden Verwendung verlangen.
(art. 16 cpv. 1 LD)
1 Sono esenti da dazio gli oggetti d’uso personale secondo l’allegato 1, che sono importati in adeguata quantità dalle seguenti persone:
2 Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti d’uso personale, che le persone di cui al capoverso 1 si fanno inviare anticipatamente o successivamente.
3 Per oggetti che soggiacciono a dazi d’importazione nuovi o elevati, l’UDSC può chiedere l’applicazione del regime di transito o dell’ammissione temporanea.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.