(Art. 44 Abs. 1 ZG)
Dieser Abschnitt gilt für alle Schiffe, die zu Wasser aus dem Zollausland kommen oder ins Zollausland fahren.
(art. 44 cpv. 1 LD)
La presente sezione si applica a tutti i battelli che, per via d’acqua, giungono dal territorio doganale estero o vi si recano.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.