1 Waren aus offenen Zolllagern werden ausgelagert, indem sie in ein Zollverfahren, das für solche Waren bei der Einfuhr oder beim Verbringen ins Zollgebiet zulässig wäre, übergeführt oder zum Transitverfahren angemeldet und ausgeführt werden.
1 Dai depositi doganali aperti le merci escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.
2 Dai depositi per merci di gran consumo le merci escono quando è loro assegnato un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.