Landesrecht 5 Landesverteidigung 53 Wirtschaftliche Landesversorgung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 53 Approvvigionamento economico

531 Bundesgesetz vom 17. Juni 2016 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG)

531 Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP)

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Art. 23 Sicherheiten

1 Hat der Bund für die Finanzierung eines Pflichtlagers ein Garantieversprechen abgegeben, so dienen ihm das Lager und die Ersatzansprüche als Sicherheiten. Ist die Lagerware nicht im festgelegten Umfang vorhanden, so gelten sämtliche übrigen im Eigentum des Pflichtlagerhalters stehenden Waren derselben Gattung als Pflichtlager.

2 Zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche Ansprüche Dritter aus Gesetz oder Vertrag bleiben unwirksam, soweit dem Bund ein Aussonderungs- oder Pfandrecht zusteht. Ausgenommen bleibt das Retentionsrecht der Besitzer von Lagerräumen für Forderungen nach Artikel 485 des Obligationenrechts4.

Art. 23 Garanzie

1 Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, quest’ultima e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se il quantitativo della scorta obbligatoria è inferiore a quanto stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al proprietario sono considerate scorta obbligatoria.

2 Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali non sono opponibili al diritto della Confederazione di separazione dalla massa fallimentare o al suo diritto di pegno. È fatto salvo il diritto di ritenzione di cui i possessori dei locali di deposito possono prevalersi per garantire i loro crediti ai sensi dell’articolo 485 del Codice delle obbligazioni4.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.