1 Für die Herstellung der Schilder mit einem oder mehreren Kennzeichen «Kulturgüterschild» gelten die folgenden Vorgaben:
2 Im Falle von bewaffneten Konflikten dürfen zur Verbesserung der Erkennbarkeit zusätzlich Schilder verwendet werden, bei deren Herstellung von den Vorgaben nach Absatz 1 abgewichen wird.
1 Per la realizzazione dei contrassegni recanti uno o più scudi della protezione dei beni culturali valgono le direttive seguenti:
2 In caso di conflitto armato, per migliorare la riconoscibilità dei beni culturali è possibile utilizzare anche contrassegni la cui realizzazione non rispetta appieno le direttive di cui al capoverso 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.