Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

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Art. 27 Berechnung des Solds

1 Die Soldansätze richten sich nach dem Grad; sie sind in Anhang 1 festgelegt.

2 Dienstleistungen, die der Funktion in einem höheren Grad entsprechen, berechtigen nicht zu einem höheren Sold.

3 Dienstleistungen, die mindestens zwei, aber weniger als acht Stunden dauern, werden am Ende des Kalenderjahrs zusammengerechnet und vergütet; je acht Stunden und ein Rest von mindestens zwei Stunden geben Anrecht auf einen Tagessold.

Art. 27 Calcolo del soldo

1 L’ammontare del soldo si basa sui gradi nella protezione civile; è disciplinato nell’allegato 1.

2 Prestazioni di servizio corrispondenti a una funzione superiore a quella del proprio grado non danno diritto a un soldo più elevato.

3 Le prestazioni di servizio di almeno due ore, ma inferiori alle otto ore, sono sommate e retribuite con il soldo alla fine dell’anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.