Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 14 Rechte und Pflichten der Schutzdienstpflichtigen

1 Die medizinisch zu beurteilenden Schutzdienstpflichtigen haben sich vertrauens- und fachärztlichen Untersuchungen nach Anordnung der aufbietenden Stelle zu unterziehen.

2 Sie müssen die erforderlichen Arztzeugnisse beibringen und die Kosten dafür tragen.

3 Vertrauens- und fachärztliche Untersuchungen ausserhalb einer Dienstleistung begründen keinen Anspruch auf Sold, Erwerbsausfallentschädigung, Rückerstattung von Auslagen und Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 19923 über die Militärversicherung.

Art. 14 Diritti e doveri dei militi

1 I militi per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell’organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio.

2 Essi sono tenuti a presentare i certificati medici necessari e se ne assumono i costi.

3 Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servizio di protezione civile non danno alcun diritto al soldo, all’indennità per perdita di guadagno, al rimborso delle spese o a prestazioni secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.