1 Das BABS betreibt ein nationales Zivilschutz-Ausbildungszentrum.
2 Die Kantone melden dem BABS die Aufhebung von kantonalen Zivilschutz-Ausbildungszentren.
3 Werden kantonale Zivilschutz-Ausbildungszentren aufgehoben, so müssen dem Bund keine Beiträge rückerstattet werden; ausgenommen sind Bundesbeiträge für den Landerwerb, sofern das Land gewinnbringend veräussert wird.
1 L’UFPP gestisce un centro nazionale d’istruzione della protezione civile.
2 I Cantoni comunicano all’UFPP la soppressione di centri cantonali d’istruzione della protezione civile.
3 In caso di soppressione di un centro cantonale d’istruzione della protezione civile, i sussidi federali non devono essere rimborsati alla Confederazione; sono eccettuati i sussidi federali concessi per l’acquisto di terreni, nella misura in cui il terreno sia alienato con utile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.