Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

514.42 Verordnung vom 26. März 2014 über die Armeetiere

514.42 Ordinanza del 26 marzo 2014 concernente gli animali dell'esercito

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Art. 3 Verwendung

1 Armeepferde werden als Reit-, Zug- und Tragpferde verwendet.

2 Armeehunde werden als Rettungs-, Schutz- und Spürhunde verwendet.

Art. 3 Utilizzo

1 I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma.

2 I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.