1 Die Luftwaffe kann die Angehörigen des Flugdienstes zu Flügen mit schweizerischen Zivilluftfahrzeugen oder ausländischen Luftfahrzeugen kommandieren.
2 Die Luftwaffe und das Kommando Spezialkräfte können in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Fallschirmabsprünge aus Zivilluftfahrzeugen oder ausländischen Luftfahrzeugen anordnen.
3 Solche Flüge und Fallschirmabsprünge, namentlich auch Flüge, die von Berufsmilitärpiloten und Berufsmilitärpilotinnen für das Bundesamt für Landestopografie oder andere Stellen des Bundes durchgeführt werden, gelten als militärische Flüge und Fallschirmabsprünge.
4 Die Luftwaffe kann die Angehörigen des Drohnenflugdienstes zu Einsätzen mit ausländischen Drohnensystemen kommandieren. Diese Einsätze gelten als militärische Flüge.
1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo di volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri.
2 Le Forze aeree e il comando forze speciali nel loro rispettivo ambito di competenza possono ordinare lanci con il paracadute da aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri.
3 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli eseguiti da piloti militari di professione per l’Ufficio federale di topografia o per altri organi della Confederazione, sono considerati come voli e lanci militari.
4 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi sono considerati come voli militari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.