Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

512.271 Verordnung vom 18. März 2022 über den militärischen Flugdienst (Militärflugdienstverordnung, MFV)

512.271 Ordinanza del 18 marzo 2022 sul servizio di volo militare (OSVM)

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Art. 14 Ausscheiden der Drohnenoperateure und Drohnenoperateurinnen

1 Berufsdrohnenoperateure und Berufsdrohnenoperateurinnen bleiben im Drohnenflugdienst bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

2 Milizdrohnenoperateure und Milizdrohnenoperateurinnen, die in ihrer beruflichen Funktion Staatsluftfahrzeuge fliegen und nicht in einer Drohnenstaffel eingeteilt sind, bleiben im Drohnenflugdienst bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

3 Alle übrigen Milizdrohnenoperateure und Milizdrohnenoperateurinnen scheiden mit der Entlassung aus der Militärdienstpflicht aus dem Drohnenflugdienst aus.

Art. 14 Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati

1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati in occasione del proscioglimento dell’obbligo di prestare servizio militare.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.